La disciplina del trasporto delle merci verso le città e all’interno delle stesse rappresenta un tema fondamentale del più generale concetto di mobilità urbana quale fattore di competitività delle città, in grado di determinare rilevanti ricadute sulla qualità urbana, la riduzione dei tempi di trasporto e, in parallelo, dei suoi costi. Per tutelare e sviluppare la vita economica e sociale delle città, consentendo il loro approvvigionamento in quanto fondamentali luoghi di produzione e consumo di beni e servizi, è necessario individuare e attuare misure adeguate a consentire e agevolare la circolazione delle merci, la cui libertà rappresenta un principio ormai garantito in ogni ordinamento giuridico dei paesi dell’Unione Europea.
In Italia l’importanza strategica del settore logistico ha spinto le amministrazioni ad attivare ai diversi livelli interventi per promuoverne lo sviluppo. A livello locale si evidenzia che la quasi totalità dei Comuni di medio-grandi dimensioni ha sviluppato nel tempo sistemi di regolazione del traffico delle merci, introducendo regole per governarne i flussi veicolari, le finestre orarie, i tempi di sosta e più in generale l’organizzazione della distribuzione delle merci. Si riscontra negli ultimi anni una crescente attenzione al tema anche da parte di alcune Province e Regioni, mentre a livello centrale il tema è stato recentemente rilanciato dal Piano Nazionale della Logistica 2011-2020.
L’obiettivo ultimo è creare le condizioni per una logistica urbana sostenibile, ossia:
- capace di assicurare l’efficienza del trasporto merci, riducendo il numero dei viaggi di consegna e massimizzando la capacità di carico dei veicoli;
- in grado di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti alla distribuzione delle merci;
- coerente con gli standard ambientali promossi in termini di riduzione delle emissioni, dei rumori e di miglioramento della qualità dell’aria;
- suscettibile di minimizzare l’impatto negativo delle attività distributive sulla vivibilità delle città.
Criteri progettuali per lo stallo di carico/scarico merci
I Comuni sono tenuti a predisporre adeguati spazi per le operazioni di carico e scarico in corrispondenza o in prossimità degli esercizi commerciali e delle imprese industriali o artigianali, indicandoli con apposita segnaletica verticale ed orizzontale. A tal fine si confrontano con gli operatori logistici per individuare le aree in cui risulta maggiormente necessaria la collocazione di stalli di carico e scarico.
La previsione, distribuzione e progettazione delle piazzole dovrà rispettare i seguenti criteri:
- criterio geografico: prevede l’ottimizzazione del numero di stalli previa identificazione di zone omogenee di riferimento entro cui valutare il rapporto domanda-offerta, siano esse aree urbane definite da un contorno geografico e/o amministrativo, siano esse una porzione urbana identificabile tramite lo studio della conformazione territoriale e della rete viaria nel suo assetto circolatorio, anche mediante rilievi di traffico ed indagini a campione, tenendo conto della fascia oraria in cui è consentito l’accesso all’area;
- criterio spaziale: le piazzole dovranno essere localizzate il più vicino possibile ai punti di destinazione, con distanza massima percorribile tra un potenziale punto di consegna e la più vicina piazzola non superiore ai 70 metri, salvo motivata impossibilità – in tali circostanze la distanza massima non dovrà comunque superare i 250 metri. A tal fine, può essere opportuno ubicare le piazzole in prossimità delle intersezioni, purché ciò non comporti un ostacolo alla circolazione degli altri utenti, così che ciascuna piazzola sia al servizio di più esercizi commerciali circostanti;
- criterio puntuale: prevede il rispetto dei vincoli di compatibilità con l’arredo urbano e la localizzazione di siti concorrenti (quali, ad esempio, punti di fermata delle linee di trasporto pubblico, stalli di raccolta rifiuti, punti di accesso alle reti tecnologiche sotterranee, posti auto per residenti, posti per disabili, ecc.);
- criterio geometrico: deve essere garantito un idoneo spazio di manovra e di lavoro, dimensionato in funzione della tipologia di veicolo commerciale. La piazzola di sosta dovrà garantire un dimensionamento minimo volto a soddisfare le esigenze di carico e scarico di un furgone: lunghezza complessiva di 8 m e larghezza di 2,5 m. L’occupazione dello stallo da parte del veicolo potrà essere realizzata in funzione della tipologia di stallo (parallelo, a pettine, a spina), della normale disposizione dei colli all’interno dei veicoli e degli spazi ed elementi adiacenti lo stallo.
Laddove se ne ravvisi la necessità e sia possibile istituire forme di controllo efficace sull’utilizzo degli stalli, è possibile optare per una differenziazione della disciplina delle piazzole secondo le seguenti tipologie:
- piazzole “di sosta”, il cui limite di sosta consentito è di almeno 30 minuti, destinate alle operazioni di domiciliazione in senso stretto;
- piazzole “di fermata”, il cui limite di sosta consentito è di 15 minuti, destinate alle operazioni di consegna c.d. “sulla soglia”.
Nell’ambito del piano dettagliato, è preferibile che il numero di piazzole di fermata sia pari al doppio di quelle di sosta, ma tale rapporto può essere diversamente modulato in relazione alle specifiche esigenze dei potenziali utenti, da valutarsi rispetto agli esercizi serviti e alle filiere interessate.
Uso promiscuo In conformità a quanto stabilito dalle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n. 77/1995 relative ai Piani Urbani del Traffico, le piazzole di carico e scarico non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci durante i previsti orari di servizio. Durante tali orari è consentita esclusivamente la sosta c.d. “operativa”, con tale espressione intendendosi la sosta per effettuare operazioni di carico e scarico di merci ed il disbrigo delle pratiche commerciali strettamente connesse. Al di fuori degli orari di servizio, le piazzole possono essere occupate dai veicoli per il trasporto delle persone.
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